Consiglio Pastorale Parrocchiale

 Resoconti

Resoconto 5 aprile 2018

Giovedì 5 Aprile 2018 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. In apertura di seduta erano presenti due ospiti invitati - Luca Negrini e Alberto Venturi - in rappresentanza del gruppo Sagra Parrocchiale, che hanno fatto il punto sulla prossima edizione (2018)...

Resoconto 12 febbraio 2018

In data lunedì 12 febbraio 2018 si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito di 13 membri, di cui quattro già facenti parte del precedente Consiglio e nove nuovi ingressi. Dopo la presentazione, la serata si è aperta, come di...

Il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il lavoro svolto dal Consiglio uscente e gli impegni che attendono quello nuovo Siamo ormai giunti al rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, certamente l’organismo più importante della vita della parrocchia. Il Consiglio Pastorale, come prevede lo statuto, ha...

Incontro del 7 novembre 2017

L’ordine del giorno prevedeva i seguenti punti: 1. Comunicazioni di don Orazio; 2. Gestione della scuola materna; 3. Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale; 4. Cammino verso l’Unità Pastorale e scuola della Parola; 5. Avvento e Natale; 6. Varie ed eventuali. Don...

 I membri

Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
per il quinquennio 2018-2022

Don Orazio Bellomi Parroco

 

MEMBRI DESIGNATI DAI VARI AMBITI

Elisabetta Furlani Catechesi
Simonetta Venturi Accoglienza
Gianni Giuliari Carità – missionarietà
Gabriella Coati Parola, liturgia, eucarestia
Avesani Enrico Genitori catechesi
Lara Zanini Scuola materna
Stefano Franchini Consiglio affari economici

 

MEMBRI PROPOSTI DALLA COMUNITÀ

Maurizio Compagni
Margherita Bertinat
Bertaso Luigi
Giovanna Dal Forno
Daniela Pasini

I responsabili degli ambiti non rappresentati verranno contattati nelle occasioni opportune.

Lo statuto

Diocesi di Verona
PARROCCHIA DI SAN ROCCO IN CASTIGIONE
Consiglio Pastorale Parrocchiale
STATUTO

Costituzione
Art. 1
È costituito nella Parrocchia di S. Rocco in Castiglione il Consiglio Pastorale Parrocchiale a norma del Codice di Diritto Canonico, che al canone 536 così recita: “In ogni parrocchia venga costituito il Consiglio Pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale”

Natura
Art. 2

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è l’organismo ordinario

  • della comunione e sinodalità ecclesiale;
  • del discernimento comunitario e della corresponsabilità;
  • della programmazione e del coordinamento dell’azione pastorale della parrocchia;
  • in ordine all’evangelizzazione, alla santificazione e alla carità dell’intera comunità e dei singoli battezzati.

Compiti
Art. 3
Il CPP ha il compito di progettare, accompagnare, sostenere e verificare l’attività pastorale della parrocchia. In particolare esso ha il compito di:

  1. promuovere e far crescere la comunione tra i singoli fedeli (laici, presbiteri, religiosi), le aggregazioni e i movimenti presenti in parrocchia, creando momenti comuni di incontro, formazione e preghiera, secondo quanto stabilito dal Sinodo Diocesano;
  2. suscitare la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla sua vita e alla sua missione, passando dalla semplice collaborazione a una vera e propria corresponsabilità;
  3. conoscere, approfondire e far conoscere il progetto pastorale diocesano scegliendo i passi concreti di una sua realizzazione in loco;
  4. elaborare un semplice progetto pastorale parrocchiale, d’intesa con i Consigli pastorali delle altre parrocchie della zona, alla luce del progetto pastorale diocesano;
  5. riflettere sulla situazione del territorio, individuandone le esigenze umane e religiose e proponendo interventi pastorali opportuni;
  6. stabilire rapporti franchi di dialogo e di collaborazione con le istituzioni pubbliche e le aggregazioni laiche presenti sul territorio;
  7. mettersi “in rete” con i consigli pastorali delle parrocchie vicine (della “zona” o “unità pastorale”) in vista di un rinnovato slancio missionario di evangelizzazione del territorio.

A norma del Codice di Diritto Canonico (can. 536, 2), il CPP ha solamente voto consultivo.

Composizione
Art. 4
Il CPP è composto:

  • dal parroco, dai sacerdoti e diaconi che hanno incarichi pastorali in parrocchia;
  • dai rappresentanti delle eventuali comunità religiose che operano in parrocchia;
  • dai rappresentanti degli operatori pastorali (catechesi, liturgia, carità, missioni, tempo libero…);
  • dai rappresentanti delle aggregazioni ecclesiali presenti in parrocchia (almeno delle principali);
  • da cinque consiglieri eletti o proposti dall’assemblea parrocchiale;
  • da due o tre consiglieri cooptati dal parroco su proposta del CPP;
  • da un membro del consiglio parrocchiale per gli affari economici.

Il numero dei componenti sia adeguato, indicativamente tra le dieci e le venti persone.

I consiglieri
Art. 5
I componenti del CPP sono in qualche modo i rappresentanti e delegati della comunità.

  • Devono perciò distinguersi per uno stile di vita coerente con la fede cristiana, per la capacità di dialogo e di comunione ecclesiale.
  • Non devono essere incorsi in censure canoniche.
  • Non possono ricoprire incarichi politici o amministrativi pubblici o essere responsabili di partiti politici. Qualora un consigliere si candidasse a elezioni politiche o amministrative, viene temporaneamente sospeso dal consiglio pastorale. Se risultasse eletto, cessa di farne parte.
  • I componenti del CPP devono avere compiuto la maggiore età.

Le elezioni
Art. 6
Nel caso di elezioni, la Commissione elettorale, nominata dal CPP uscente, predispone una lista di candidati, formata da uomini e donne, da giovani e adulti, in numero possibilmente doppio rispetto ai consiglieri da eleggere.
Hanno diritto di voto tutti i parrocchiani dai sedici anni in su.

Commissioni di lavoro
Art. 7
Per lo svolgimento dei suoi compiti il CPP può istituire apposite commissioni o gruppi di lavoro, a cui demandare lo studio di particolari problemi pastorali e l’attuazione delle corrispondenti scelte operative, da sottoporre al parere del CPP e all’approvazione del parroco.
Queste commissioni possono essere formate, oltre che dai consiglieri, anche da altre persone competenti, cooptate dal CPP.

Segreteria
Art. 8
La segreteria del CPP è composta

  • dal parroco;
  • da due persone laiche (una delle quali svolge la funzione di vicepresidente moderatore del CPP e l’altra di rappresentante nel Consiglio Pastorale Vicariale);
  • da un rappresentante dei sacerdoti e diaconi operanti in parrocchia;
  • da un/una segretario/a.

Spetta alla segreteria:

  • predisporre l’ordine del giorno e l’opportuna modalità di svolgimento dei lavori;
  • far pervenire l’ordine del giorno ai componenti;
  • redigere e conservare i verbali;
  • verificare la concreta realizzazione delle decisioni prese dai sacerdoti insieme al CPP;
  • decidere le opportune modalità per far conoscere all’intera parrocchia i temi in discussione, le scelte pastorali o i documenti elaborati nel CPP.

Riunioni
Art. 9
Il CPP viene convocato almeno tre volte l’anno e comunque alla scadenza temporale che la segreteria ritiene opportuna. Il primo incontro sarà sempre di programmazione, l’ultimo di verifica.
Il consiglio può essere convocato in modo straordinario su argomenti specifici, qualora un terzo dei componenti lo richieda con uno scritto firmato e consegnato alla segreteria.
Il CPP opera validamente quando è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
L’assenza non giustificata per tre volte consecutive comporta automaticamente la decadenza dal consiglio.

Sostituzione dei consiglieri
Art. 10
I consiglieri che per diversi motivi non fanno più parte del CPP, se membri di diritto, sono sostituiti da altro membro del gruppo di appartenenza; se membri eletti, sono sostituiti scorrendo le liste delle elezioni. Esaurite queste possibilità, il parroco può cooptare altre persone su proposta del CPP.

Durata del CPP
Art. 11
Il CPP resta in carica cinque anni. I membri del CPP, compiuto il quinquennio, possono essere rieletti.
Qualora avvenisse un cambio di parroco, il CPP rimane in carica il primo anno. Il nuovo parroco ha comunque la facoltà, se lo ritiene opportuno, di confermare nell’incarico il CPP fino alla sua scadenza naturale.

Modifica dello Statuto
Art. 12
Eventuali modifiche o integrazioni al presente Statuto devono essere approvate con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del CPP.